Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 37 del 05 agosto
2002 1 / 8
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 37 del 05 agosto
2002
LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 25 luglio 2002
"NORME PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DEL
CONSUMO ENERGETICO DA
ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICA E PRIVATA A TUTELA DELL'AMBIENTE,
PER LA TUTELA
DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI
E NON PROFESSIONALI E
PER LA CORRETTA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. La presente legge ha come finalità:
a) la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti
di illuminazione esterna e la
prevenzione dell'inquinamento ottico e luminoso derivante
dall'uso degli impianti di illuminazione esterna
di ogni tipo, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario;
b) la uniformità dei criteri di progettazione per il
miglioramento della qualità luminosa degli impianti
per la sicurezza della circolazione stradale e per la
valorizzazione dei centri urbani e dei beni culturali ed
architettonici della Regione Campania;
c) la tutela degli osservatori astronomici professionali e di
quelli non professionali di rilevanza
regionale o provinciale dall'inquinamento luminoso;
d) la salvaguardia dell'ambiente naturale, inteso anche come
territorio, e la salvaguardia dei bioritmi
naturali delle specie animali e vegetali;
e) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative
all'inquinamento luminoso e la formazione di
tecnici nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:
a) inquinamento luminoso: emissione di luce artificiale rivolta
direttamente o indirettamente verso la
volta celeste;
b) inquinamento ottico: emissione diretta o indiretta di luce
verso oggetti e soggetti, naturali o
manufatti dell'uomo, che non è necessario illuminare;
c) piano illuminotecnico comunale - PIC - : piano che, ad
integrazione del piano regolatore urbanistico
generale e del piano urbanistico territoriale - PUT -, ove
esistenti, programma la realizzazione e la
gestione degli impianti di illuminazione esterna nonché
l'adeguamento delle installazioni esistenti sul
territorio di competenza alle norme della presente legge.
Art. 3
Prescrizioni, prestazioni e riferimenti normativi
1. Gli impianti di illuminazione esterna sono progettati tenendo
conto delle seguenti prescrizioni:
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a) è vietata l'illuminazione diretta dal basso verso l'alto;
b) è vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del
paesaggio di origine naturale;
c) fanno eccezione alla prescrizione della lettera a) gli
impianti di illuminazione di edifici pubblici e
privati che abbiano carattere monumentale e gli impianti per la
valorizzazione degli edifici monumentali e
di quelli di particolare interesse architettonico per i quali nel
progetto sia esplicitamente motivata
l'impossibilità tecnica di evitare l'illuminazione dal basso
verso l'alto. In ogni caso, gli impianti in oggetto
sono progettati in modo da uniformarsi ai criteri disposti
dall'art. 6, comma 1, lettere e) e f) e, per le
zone di particolare protezione, ai criteri disposti dall'art. 11,
lettere c) e d);
d) è vietato l'uso di fasci di luce, roteanti o fissi, per meri
fini pubblicitari o di richiamo.
Analogo divieto si estende alla proiezione di immagini o messaggi
luminosi nel cielo sovrastante il
territorio regionale o sullo stesso territorio o su superfici
d'acqua. E', altresì, vietato utilizzare le superfici
di edifici e di altri soggetti architettonici o naturali per la
proiezione o l'emissione di immagini, messaggi
o fasci luminosi;
e) per le strade con traffico motorizzato vale la norma dell'Ente
Nazionale Unificazione -UNI-
10439/1995 - o norma della Commissione Europea di Normazione -CEN
- per gli aspetti fotometrici, la
norma del Comitato Elettrotecnico Italiano - CEI - 74-7 per gli
aspetti elettrici;
f) per le aree urbane con traffico prevalentemente pedonale si fa
riferimento alle raccomandazioni
contenute nella pubblicazione della Commission International de
l'Eclairage - CIE - n.136 del 2000 - Guida
all'illuminazione delle aree urbane - o norma CEN.
Art. 4
Requisiti tecnici dei componenti e degli impianti
I componenti di
impianto hanno i seguenti requisiti:
a) efficienza luminosa nominale delle lampade: almeno 90 lm/w;
b) rendimento degli alimentatori delle lampade a scarica: almeno
90 per cento;
c) rendimento ottico degli apparecchi di illuminazione: almeno 90
per cento;
d) per l'illuminazione degli impianti sportivi e per
l'illuminazione monumentale è consentito l'uso di
lampade agli alogenuri; è, altresì, consentito l'uso di lampade
elettroniche a basso consumo per piccoli
impianti con al massimo 10 punti luce; è vietato l'uso
di lampade al mercurio;
e) impianti di tipo stradale con impiego di armature stradali:
emissione massima 5 cd/klm a 90° e 0
cd/klm a oltre 90°;
f) per il progetto di illuminazione di strade con traffico
motorizzato si applicano i valori minimi
riportati dalla norma UNI 10439/1995 recante disposizioni sui
requisiti illuminotecnici delle strade con
traffico motorizzato.
Art. 5
Ottimizzazione del progetto
1. Per una data combinazione lampada/apparecchio di
illuminazione, i parametri geometrici degli
impianti di illuminazione stradale sono scelti in modo che
l'interdistanza tra i centri luminosi risulti la
massima possibile.
2. Il piano di manutenzione degli impianti di illuminazione
esterna è scelto in modo da minimizzare i
consumi energetici - piano ottimale-.
Art. 6
Valorizzazione dei centri storici e degli edifici di carattere
monumentale e architettonico
1. Per gli impianti, i requisiti tecnici richiesti sono:
a) gli impianti sono idonei alla corretta valorizzazione dei beni
culturali e dei centri storici e le
caratteristiche delle lampade si armonizzano con i colori degli
ambienti e dei beni culturali esistenti;
b) gli impianti e i loro componenti hanno requisiti minimi
estetici comuni tenendo presente che gli
apparecchi di illuminazione e gli altri componenti -sorgenti,
pali, cavi- non costituiscono inquinamento visivo, non hanno
stile incompatibile con l'ambiente, non sono installati su o in
prossimità dei manufatti
artistici e non sono in numero eccessivo -effetto foresta-;
c) per gli impianti di carattere ornamentale e di arredo urbano
con lanterne, lampare o corpi
illuminanti similari dotati di ottica interna è consentita una
emissione massima 10 cd/klm a 90° e 0
cd/klm a oltre 90°;
d) per gli impianti ornamentali e di arredo urbano con ottiche
aperte di ogni altro tipo è consentita
una emissione massima di 35 cd/klm a 90°, 5 cd/klm fino a 100°,
0 cd/klm oltre 100°;
e) per gli impianti di facciate di edifici pubblici o privati, a
carattere monumentale o architettonico,
l'impianto è progettato in modo che il flusso luminoso diretto
verso l'emisfero superiore non superi il 10
per cento, per le sagome irregolari , e il 5 per cento, per le
sagome regolari, di quello fuoriuscente dai
corpi illuminanti, con luminanza media mantenuta delle superfici
di 1 cd/mq, se i dintorni sono bui, 2
cd/mq ,se i dintorni sono illuminati; in tali zone è assicurata,
negli orari previsti, una riduzione
complessiva della potenza impegnata non inferiore al 50 per
cento;
f) per gli impianti di illuminazione di facciate di edifici che
non hanno carattere monumentale
l'impianto è progettato in modo da contenere rigorosamente
l'emissione del flusso luminoso entro il
perimetro dell'edificio e con luminanza media delle superfici di
1 cd/mq.
Art. 7
Regolatori di flusso luminoso
1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna sono muniti di
dispositivi di regolazione del flusso
luminoso per la riduzione dei consumi energetici di almeno il 30
per cento dopo le ore 23 e dopo le ore 24
nel periodo di ora legale; il rendimento di tali dispositivi non
è inferiore al 97 per cento.
2. Per gli impianti di illuminazione di strade extraurbane e di
quelle urbane, aventi classe da A a D,
come indicate dalla norma UNI 10439/95, sono adottati dispositivi
idonei alla riduzione automatica dei
livelli di illuminamento/luminanza ai valori minimi mantenuti di
progetto.
3. Per le aree a traffico prevalentemente pedonale i Comuni
applicano i dispositivi di cui al comma 1 .
4. Per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile
uso notturno, lo spegnimento è fissato
alle ore 24; per quelle di esercizi commerciali od altro genere
di attività che si svolgono dopo tale orario,
lo spegnimento è fissato all'orario di chiusura degli stessi; in
caso di insegne non dotate di luce interna, è
vietata l' illuminazione dal basso verso l'alto.
Art. 8
Progetto ed adeguamento degli impianti di illuminazione
1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna esistenti nei
Parchi nazionali presenti sul territorio della
Regione e nelle zone di particolare protezione di cui all'art. 10,
comma 1, lettera a), sono adeguati alle
norme della presente legge entro ventiquattro mesi dalla entrata
in vigore.
2. Entro 48 mesi sono adeguati gli impianti esistenti nelle altre
aree di particolare protezione presenti
in Regione e nei siti di osservazione.
3. Le strutture degli impianti di illuminazione pubblici e
privati, non ricadenti negli ambiti territoriali
di cui ai commi 1 e 2, soggette ad obsolescenza, sono
obbligatoriamente sostituite con altre rispondenti ai
requisiti della presente legge.
4. Per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione per
esterni, il rifacimento di quelli esistenti o
la sostituzione parziale di apparecchi di illuminazione, ivi
comprese le insegne pubblicitarie, anche al fine
dell'adeguamento degli impianti alle norme della presente legge,
all'atto della dichiarazione inizio lavori
-DIA- i soggetti interessati predispongono ed inviano all'Ufficio
Tecnico Comunale -UTC- apposito progetto
redatto da professionista abilitato. Dal progetto risulta la
rispondenza dell'impianto ai requisiti della
presente legge.
5. I Comuni individuano nel PIC i beni culturali e architettonici
da valorizzare d'intesa con la
competente Sopraintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.
Art. 9
Contributo regionale
1. La Regione partecipa alle spese per l'adeguamento degli
impianti di illuminazione di cui alla
presente legge.
Art. 10
Elenco degli Osservatori astronomici ed individuazione delle zone
di particolare protezione
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito,
presso il Settore Ecologia della Regione
Campania, l'elenco delle aree da sottoporre a particolare
protezione e l'elenco delle Associazioni di
Astrofili in cui sono indicati:
a) gli Osservatori astronomici professionali e, distinti, quelli
non professionali e i siti di osservazione
ove si svolgono attività scientifiche e di divulgazione
culturale di rilevante interesse regionale con la
relativa fascia di particolare protezione, di cui all'allegato 2
che forma parte integrante della presente
legge;
b) le Associazioni di Astrofili presenti nella Regione Campania e
il rispettivo territorio di competenza
di cui all'allegato 3 che forma parte integrante della presente
legge;
c) l'elenco delle aree protette in Campania, di cui all'allegato
4 che forma parte integrante della
presente legge.
2. Gli elenchi di cui al comma 1, allegati 2 e 3, sono aggiornati
con deliberazione della Giunta
regionale e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania. La Società Astrofila Italiana -
SAIt- e la Unione Astrofili Italiani - UAI - inviano annualmente
alla Regione l'elenco aggiornato degli
Osservatori astronomici professionali e non professionali e delle
Associazioni di Astrofili presenti sul
territorio regionale. L'elenco di cui all'allegato 4 è
automaticamente aggiornato ad ogni nuova istituzione
di aree protette.
3. Le zone di particolare protezione di cui al comma 1 sono
individuate in chilometri di raggio dal
centro degli Osservatori professionali e non professionali e sono
pari, rispettivamente, a 2 chilometri per
gli Osservatori professionali e non professionali inseriti nel
tessuto urbano, a 10 chilometri per gli
Osservatori professionali e non professionali non ricadenti nelle
aree urbane e a 2 chilometri per i siti di
osservazione, di cui all'allegato 2 e successive modifiche, ai
confini amministrativi dei Comuni in cui
ricadono in tutto o in parte le aree naturali protette di cui
all'allegato 4. I Comuni il cui territorio sia
compreso anche solo in parte nelle zone di particolare protezione
estendono le norme tecniche relative a
tutto il territorio comunale.
4. Gli Osservatori astronomici professionali e non professionali,
la SAIt, la UAI, le associazioni di
astrofili, l'Associazione Italiana di Illuminazione -AIDI- e
l'Associazione Nazionale Produttori di
Illuminazione - ASSIL - collaborano con gli Enti territoriali per
una migliore e puntuale applicazione della
legge segnalando le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti
della presente legge e partecipando
attivamente alle campagne informative per la divulgazione degli
obiettivi e dei contenuti della presente
legge anche secondo il disposto degli art. 12 e 16.
Art. 11
Disposizioni per le zone di particolare protezione
1. Nelle zone di particolare protezione valgono, oltre ai
disposti degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, i seguenti
valori di progetto:
a) impianti di cui all'art. 4 ,comma e), emissione massima 0 cd/klm
a 90° ed oltre;
b) impianti di cui all'art. 4, comma f), emissione massima 10 cd/klm
a 90° e 0 cd/klm a 100° ed oltre
con fari simmetrici e 0 cd/klm a 90° ed oltre se asimmetrici;
c) impianti di cui all'art. 6, comma c), emissione massima 10 cd/klm
a 90° e 0 cd/klm a 100° ed
oltre;
d) impianti di cui all'art. 6, comma d), emissione massima 25 cd/klm
a 90°, 5 cd/klm a100° e 0
cd/klm a 110° ed oltre.
Art. 12
Competenze della Regione
1. Sono di competenza della Regione:
a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli Osservatori
astronomici professionali e non
professionali e la individuazione delle relative zone di
particolare protezione;
b) la tenuta e l'aggiornamento delle aree naturali protette, ai
sensi della legge 6 dicembre 1991, n.
394, e di altre aree protette istituite in base a leggi regionali
e su proposta di Province e Comuni;
c) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e
professionale del personale e delle strutture
operative delle amministrazioni pubbliche con competenze
nell'ambito dell'illuminazione;
d) la sensibilizzazione del pubblico alle problematiche oggetto
della presente legge con campagne
promozionali, convegni ed altre iniziative di carattere
divulgativo anche in collaborazione con
l'Università, con gli Ordini Professionali, con l'Associazione
Italiana di Illuminazione -AIDI- delegazione
Campania, con l'Associazione Nazionale Produttori di
Illuminazione -ASSIL-, con la Società Astronomica
Italiana SAIt-, con l'Unione Astrofili Italiani -UAI- e con
l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e
l'Ambiente -ENEA-;
e) la promozione di corsi di formazione per tecnici specializzati
presso gli Ordini professionali, anche
con la collaborazione di Enti e Associazioni specialistiche;
f) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle Associazioni di
Astrofili presenti in Regione.
Art. 13
Competenze delle Province
1. Le Province, secondo le proprie competenze, esercitano il
controllo sull'applicazione della
presente legge.
2. Le Province, con i proventi delle sanzioni di cui all'articolo
19 ed all'allegato 1:
a) finanziano iniziative di diffusione delle finalità della
presente legge;
b) incentivano l'adeguamento degli impianti di illuminazione
pubblica alla presente legge.
Art. 14
Competenze dei Comuni
1. Sono di competenza dei Comuni:
a) l'integrazione del regolamento edilizio in conformità alle
disposizioni della presente legge;
b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle
problematiche e della disciplina relativa
alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;
c) la promozione e l'incentivazione dell'adeguamento, della
progettazione, installazione e gestione
degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna alle
norme tecniche fissate dalla presente legge;
d) la vigilanza sul rispetto delle norme tecniche stabilite per
gli impianti di illuminazione esterna;
e) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui
all'articolo 19 ed all'allegato 1.
2. I proventi delle sanzioni introitati sono prioritariamente
impiegati per l'adeguamento degli impianti
di illuminazione pubblica alle norme della presente legge.
Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente
legge si provvede con le disponibilità
finanziarie di cui alla corrispondente UPB del bilancio di
previsione della Regione Campania per l'anno
2002, nella cui declaratoria si aggiunge: "Interventi per il
contenimento dell'inquinamento luminoso e dei
consumi energetici negli impianti pubblici di illuminazione
esterna", per un importo di dieci milioni di
euro.
2. Per gli esercizi degli anni successivi, gli stanziamenti sono
determinati in due milioni annui di euro
per i primi due anni e successivamente sono determinati secondo
le esigenze e le disponibilità e si fa
fronte con apposita legge di bilancio.
Art. 16
Contributi regionali ai Comuni e alle aree naturali protette
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Regione concede ai Comuni
contributi, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio,
per l'adeguamento alle norme tecniche della
presente legge, degli impianti pubblici di illuminazione esterna
esistenti a tale data, in misura non
superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta
ammissibile, tenendo conto dell'entità territoriale e
demografica del comune richiedente.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in via
prioritaria:
a) ai Comuni che alla data di entrata in vigore della presente
legge hanno già adottato propri
regolamenti in materia di inquinamento luminoso, purché conformi
alla presente legge;
b) ai Comuni il cui territorio ricade tutto od in parte
all'interno delle zone di particolare protezione
individuate ai sensi dell'art. 10 e degli allegati 2 e 4.
3. La Regione concede contributi agli Enti gestori dei parchi
naturali e delle altre aree protette di cui
all'art. 10 per la realizzazione degli spazi da destinare
all'osservazione astronomica e alla didattica
astronomica per i visitatori dei parchi. Tali contributi, nei
limiti dello stanziamento di bilancio previsto,
non superano il cinquanta per cento della spesa ritenuta
ammissibile e, comunque, non sono concessi per
un importo superiore a quindicimila euro per ogni area. Le
Associazioni di Astrofili costituiscono
interlocutore privilegiato degli Enti per la collaborazione alla
gestione di tali aree.
4. Per ottenere i contributi di cui ai commi 1 e 3, i Comuni e
gli Enti presentano domanda alla
Regione con allegato il progetto degli interventi proposti
redatto da professionista abilitato da cui risulti
con chiarezza il rispetto delle norme della presente legge e
l'indicazione della relativa spesa.
5. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della
domanda di cui al comma 4, la Giunta
regionale determina l'entità e le modalità di concessione.
Art. 17
Deroghe
1. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui alla presente legge:
a) porti, aeroporti e strutture, militari e civili, limitatamente
agli impianti ed ai dispositivi di
segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza
della navigazione marittima ed aerea;
b) gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici,
sottopassi, gallerie e strutture similari con
effetto schermante;
c) gli impianti per le manifestazioni all'aperto e itineranti con
carattere di temporaneità e
provvisorietà che hanno ottenuto le autorizzazioni di cui al
comma 2 , per un limite massimo di tre giorni
al mese per ogni Comune interessato;
d) gli impianti con massimo cinque punti-luce e con emissione non
superiore a 1.200 lumen per punto
purché il flusso diretto verso l'emisfero superiore non ecceda
il 20 per cento di quello nominale prodotto
dalle lampade;
e) le strutture in cui sono esercitate attività relative
all'ordine pubblico ed all'amministrazione della
giustizia limitatamente agli impianti necessari a garantire la
sicurezza;
f) per gli impianti di cui alla lettera c) resta operante il
divieto dell'impiego di giostre e fasci luminosi
e di illuminazione dal basso verso l'alto.
2) Le richieste di deroga per le manifestazioni di cui al comma 1,
lettera c), sono presentate
all'Ufficio Tecnico Comunale interessato. In caso di mancata
risposta si applica il criterio del silenzio
assenso.
Art. 18
Disposizioni Transitorie - Norme provvisorie di salvaguardia
1. In assenza di un Piano illuminotecnica Urbano, ai fini della
protezione contro l'inquinamento
luminoso, ogni territorio comunale è suddiviso in zone secondo
la classificazione della norma UNI
10819/1999.
Art. 19
Sanzioni
1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge,
l'installazione o la modifica degli impianti di illuminazione
esterna, in violazione delle relative norme
tecniche, comporta l'applicazione, da parte della Provincia
competente, delle sanzioni di cui all'allegato
1.
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come Legge della Regione
Campania.
Napoli, 25 luglio 2002
Bassolino
ALLEGATO 1
SANZIONI
In caso di mancato adeguamento, nei termini e secondo le modalità
previste dall'articolo 8, comma 1,
degli impianti di illuminazione esterna esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, la
Provincia competente applica la sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2500 per impianti fino a 30
punti-luce, da euro 1000 a euro 5000 per impianti oltre i 30
punti-luce, di euro 1500 se la violazione
riguarda l'impiego di giostre luminose o fasci laser.
Nel caso la violazione accertata riguardi l'impiego di giostre
luminose o fasci laser è disposto, altresì,
il fermo immediato e il sequestro dell'impianto.
I gestori degli impianti oggetto di sanzione provvedono alla
messa a norma secondo la presente legge
entro 90 giorni dalla irrogazione della sanzione.
ALLEGATO 2
ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI
Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli)
ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI
NON PROFESSIONALI
Osservatorio Sociale dell'Unione Astrofili Napoletani -
Capodimonte (Napoli);
Osservatorio Sociale "Gian Camillo Gloriosi" -
Montecorvino Rovella (Salerno);
Osservatorio Astronomica dell'HYDRA "Aresta" - Petina (Salerno)
ALLEGATO 3
ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI ASTROFILI PRESENTI NELLA REGIONE
CAMPANIA E TERRITORIO
DI COMPETENZA
1. Associazioni Delegazioni UAI
Unione Astrofili Napoletani (UAN) - Napoli - (Napoli - Provincia
di Napoli - Provincia di Avellino -
Provincia di Benevento)
Associazione Astrofili I.D.R.A. - Napoli - (Napoli - Provincia di
Salerno)
Centro Astronomico "Neil Armstrong" (CANA) - Salerno -
(Salerno - Provincia di Salerno -Provincia di
Avellino)
Associazione Astrofili Aurunca - Sessa Aurunca - (Caserta -
Provincia di Caserta - Provincia di
Benevento)
2 . Altre Associazioni
Giunta Regionale della Campania
Gruppo Astrofili Vesuviani (GAV) - S. Giuseppe Vesuviano - (Provincia
di Napoli)
Gruppo Astrofili di Montella - Montella (Provincia di Avellino)
Unione Astrofili Embricera 1999 (UAE1999) - Summonte (Provincia
di Avellino )
Unione Maddalonese Amici del Cielo (UMAC) - Maddaloni (Provincia
di Caserta)
INDICE
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2 - Definizione
Art. 3 - Prescrizioni
Art. 4 - Requisiti tecnici dei componenti e degli impianti
Art. 5 - Ottimizzazione del Progetto
Art. 6 - Valorizzazione dei centri storici e degli edifici di
carattere monumentale e architettonico
Art. 7 - Regolatori di flusso luminoso
Art. 8 - Progetto ed adeguamento degli impianti di illuminazione
Art. 9 - Contributo regionale
Art. 10 - Elenco degli osservatori astronomici ed individuazione
delle zone di particolare protezione
Art. 11 - Disposizioni per le zone di particolare protezione
Art. 12 - Competenze della Regione
Art. 13 - Competenze delle Provincie
Art. 14 - Competenze dei Comuni
Art. 15 - Disposizioni finanziarie
Art. 16 - Contributi regionali ai Comuni e alle Aree protette
Art. 17 - Deroghe
Art. 18 - Disposizioni transitorie - Norme provvisorie di
salvaguardia
Art. 19 - Sanzioni
Allegati:
Allegato 1 - Sanzioni
Allegato 2 - Elenco Osservatori Astronomici Professionali e Non
Professionali
Allegato 3 - Elenco delle Associazioni di Astrofili e Territorio
di competenza
Allegato 4 - Elenco delle aree naturali protette